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Un'interessante sentenza di merito ha ritenuto indennizzabile la morte causata da contrazione dell' infezione da Sars-CoV -2.

Il Tribunale di Torino, muovendo dal presupposto che le "Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni" definivano "infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea" ha concluso, sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio, che la morte "da insufficienza respiratoria da infezione SARS-COV-2" rientri a pieno titolo negli eventi indennizzabili.

La sua insorgenza è infatti involontaria (fortuita); violenta, poichè il contatto non è dilatato nel tempo e "determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale". E' infine dovuta ad una causa esterna proprio perchè "il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall'esterno".

Infine, la polizza non conteneva clausole di esclusione delle infezioni virali, nè risulta che l'assicurato versasse in preesistenti condizioni in grado di facilitarne l'insorgenza.

In assenza di specifica esclusione contrattuale, dunque, l'infezione da SARS-CoV-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata nelle "Condizioni Generali" del contratto di assicurazione in questione.


La sentenza per esteso è consultabile in allegato
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